Art. 1.
(Finanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è finanziato annualmente con stanziamenti aggiuntivi comunque non inferiori all'1 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture viarie e ferroviarie. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo.